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Avv. Giuliana Barberi

Con il D.L. 132/2014, convertito in legge con modifiche il 10 novembre 2014 dalla legge n. 162, nell’ambito del riassetto del processo civile e per la riduzione dell’arretrato giudiziario, la coppia che consensualmente voglia separarsi o divorziare non dovrà piu’necessariamente rivolgersi al giudice, ma avrà la possibilità di intraprendere tre diverse strade.

Potra’, quindi, come prima possibilita’, presentare un ricorso congiunto al Tribunale e ottenere l’omologa della separazione, la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili, oppure scegliere tra due nuove opzioni, che hanno lo scopo di ridurre notevolmente i tempi della procedura: la negoziazione assistita da avvocati (art. 6, D.L. 132/2014) e la conclusione di un accordo presso l’ufficio dello Stato Civile, in presenza di determinate condizioni (art. 12).

Lo scopo del legislatore è di stimolare le parti al raggiungimento di una soluzione di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, senza dover adire l’autorità giudiziaria, affidando, da una parte il ruolo di negoziatore all’avvocato, dall’altra, in presenza di situazioni che non prevedano la presenza di soggetti deboli da tutelare, come ad esempio i figli minori, coinvolgendo direttamente l’Ufficio Comunale. Leggi tutto

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