di Federica Maria Anna Morabito

 1.Cenni introduttivi sulla materia

Il codice del processo amministrativo, nel disciplinare il giudizio di ottemperanza,  ha visto l’introduzione dell’istituto della così detta penalità di mora o astreinte , dal nome del corrispondente istituto francese.

A mente dell’art. 114 lettera e) c.p.a., difatti, “salvo che sia manifestamente iniquo e purché non sussistano altre ragioni ostative il collegio fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo”.

La previsione di una penalità di mora nel contesto del processo amministrativo rappresenta una recente conquista; come recente, del resto, è la generale affermazione dell’istituto di cui trattasi nel diritto processuale civile italiano. Leggi tutto

 

Informazioni aggiuntive