L’art. 1, comma 75, lett. r), della Legge n. 190/2012 ha introdotto l’art. 346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite) che punisce con la reclusione da uno a tre anni il fatto di chi, “Fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del proprio ufficio”.

Al comma 2 il medesimo trattamento sanzionatorio viene esteso a “chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale”. 39

Sono, altresì, previste ai commi 3 e 4 due circostanze aggravanti speciali ad effetto comune, rispettivamente, per l’ipotesi in cui il soggetto che riceve la dazione o la promessa “rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio” e quando i fatti “sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie”.

La pena è diminuita per i fatti “di particolare tenuità” (comma 5).

Quest’ultima circostanza speciale ricalca quella prevista dall’art. 323-bis c.p.

Attraverso la configurazione di un tipico reato comune, aggravato nell’ipotesi in cui l’agente rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, si reprime il fatto di colui che, a fronte di un guadagno personale, s’impegni come mediatore tra un privato e un pubblico agente, sfruttando un peculiare rapporto che lo lega a quest’ultimo….. Leggi tutto

 

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