SECONDA PARTE

L’APPELLO E GLI ALTRI RIMEDI IMPUGNATORI SPECIALI AVVERSO LE DECISIONI DI PRIMO GRADO

  1. L’appello quale attuale rimedio ordinario di impugnazione della sentenza di primo grado, da formulare nelle forme del processo del lavoro

   L’ultimo comma dell’art. 23 della l. n. 689 del 1981 - prima della sua abrogazione per effetto dell’art. 26, comma 1, lett. b) del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (recante “Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’art. 1, comma 2, della l. 14 maggio 2005, n. 80”) ed applicabile alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006 - dichiarava inappellabili le sentenze emesse in sede di opposizione ad ordinanza-ingiunzione: il carattere di specialità che connotava fortemente l’intero procedimento giustificava - nell’impostazione originaria della stessa legge depenalizzatrice - che tali sentenze non potevano essere appellate, ma solo impugnate direttamente dinanzi alla Corte di cassazione, in quanto si considerava che, rispetto al procedimento in questione, il codice di rito si poneva come lex generalis[1], ad eccezione del caso in cui l’oggetto della sanzione amministrativa impugnata fosse riconducibile a prestazioni previdenziali od assistenziali, nella quale ipotesi, prima dell’esercizio del diritto di ricorrere in cassazione, era ritenuta esperibile l’altra impugnazione ordinaria dell’appello……leggi tutto

 

 

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