Con la sentenza in epigrafe il Consiglio di Stato conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il  quale    “è inammissibile, da parte della Pubblica amministrazione, la formulazione in giudizio di argomentazioni difensive a giustificazione del provvedimento impugnato non evincibili nemmeno implicitamente dalla sua motivazione, ciò costituendo un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, come tale non consentita in quanto non inserita nell'ambito di un procedimento amministrativo” (Cons. Stato, sez. III, 09/01/2017, n. 24; cfr., ex multis, Cons. di Stato, Sez. III, 10/07/2015, n. 3488). Leggi Sentenza

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