Con la sentenza de qua, i Giudici del consiglio di Stato affermano (da ultimo, v. Cons. Stato, sez. IV, 4 gennaio 2018 n. 35), che “le valutazioni compiute dalle Commissioni superiori di avanzamento in sede di giudizio di avanzamento non si risolvono nella mera risultanza aritmetica dei titolo e dei requisiti degli scrutinandi, ma implicano una complessiva ponderazione delle loro qualità (definibili solo mediante sfumate analisi di merito) e, per conseguenza, anche la valutazione giudiziale non può essere atomistica e parcellizzata, ma deve essere globale e complessiva (Consiglio di Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4095)”, di modo che “la rilevanza degli incarichi non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali sono sempre accertate in concreto” (si veda Consiglio di Stato, sez. IV, 6 marzo 2012 n. 1263, Consiglio di Stato sez. IV 28 giugno 2016 n. 2866)”. Leggi sentenza

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