L’art. 80, co. 5, lett. C del Codice dei contratti pubblici (d.l.vo 18 aprile 2016, n. 50), come novellato dal d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, ha cristallizzato che la valutazione di inidoneità professionale di un operatore economico, relativamente alla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione, “deriva da un apprezzamento discrezionale della stazione appaltante, che non è necessariamente vincolata alla definitività degli addebiti relativi a pregressi inadempimenti contrattuali, fornendo così un valido criterio ermeneutico rispetto alla disciplina previgente, in cui vi era un acceso dibattito giurisprudenziale in relazione alla esaustività o meno delle fonti di prova delle condotte integranti grave illecito professionale” (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., (ud. 06-02-2019) 07-02-2019, n. 675).

Il T.A.R. Campania, nella sentenza su emarginata, ha avuto modo di evidenziare che nel sistema normativo attualmente vigente la valutazione di inidoneità professionale di una ditta partecipante ad una gara pubblica è sempre di carattere discrezionale per la stazione appaltante, precisando a tal fine che l’art. 80, comma 5 lettera c) del d.l.vo n. 50 del 2016 ha una portata molto più ampia rispetto a quella contenuta nell’art. 38 del d.l.vo n. 163 del 2006, “in quanto, da un lato, non opera alcuna distinzione tra precedenti rapporti contrattuali con la medesima o con diversa stazione appaltante, dall’altro non fa riferimento solo alla negligenza o all’errore professionale, ma più in generale all’illecito professionale, che abbraccia molteplici fattispecie, anche diverse dall’errore o negligenza, e include condotte che intervengono non solo in fase di esecuzione contrattuale, ma anche in fase di gara”.

Tale disposizione prevede l’esclusione dell’operatore economico qualora “a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice; b) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110”.

Il d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, novellando la disposizione in commento, ha introdotto le seguenti circostanze che integrano, anch’esse, singole cause di esclusione: “c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa”. Leggi sentenza

 

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