L’ordinanza per il pagamento di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c., pur costituendo un titolo esecutivo (474 c.p.c.), non ha la portata della res iudicata posto che non può escludersi un nuovo giudizio di cognizione vertente sulla medesima obbligazione.

La conservazione dell’efficacia in caso di estinzione del processo, di cui al secondo comma della cennata disposizione, fa dunque riferimento all’efficacia dell’ordinanza quale titolo esecutivo, e non quale giudicato giacché l’estinzione del processo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 310 c.p.c., non estingue l’azione non potendosi così escludere che le parti agiscano con diverso e autonomo giudizio di cognizione per far valere l’insussistenza dell’obbligazione a base dell’ordinanza, pervenendo alla revoca di quest’ultima. Leggi sentenza

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