Sussiste in capo ad un utente del gestore Tim che ha subito disservizio un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione dei documenti inerenti alla modalità di svolgimento del servizio di assistenza 119 che TIM pratica ai propri clienti, con particolare riferimento alla possibilità di poter segnalare un guasto e poter interloquire con un operatore, essendo tale istanza correlata alla coltivazioni di reclami/azioni a tutela dei diritti soggettivi derivanti dal rapporto contrattuale (Tar Catanzaro, sez. I, 14 marzo 2019, n. 532 - Pres. Salamone, Est. Goggiamani)

***

Il “diritto di accesso” di cui all’art. 22 della L. 241/1990, ossia il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, si esercita ai sensi dell’art. 23 della medesima Legge “nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi”.

A tal uopo la disposizione poc’anzi cennata, al comma 1, lett. E, definisce “pubblica amministrazione” tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Tale delimitazione soggettiva, come ha più volte sottolineato la giurisprudenza amministrativa, non è autosufficiente, dovendo la stessa correlarsi ad ulteriori delimitazioni di tipo oggettivo.

In tal senso, se per i soggetti pubblici si è posta la questione dell’accessibilità ai documenti concernenti l’attività di diritto privato (v. Ad. Plen. N. 5/1999 ed attuale formulazione dell’art. 22 co. 1 lett. D, ultima parte), per i soggetti privati, grazie alla specificazione della novella del 2005, si è chiarito che l’obbligo dell’accesso sussiste limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario ed ancora per i gestori di pubblico servizio molte sono le controversie sull’accessibilità ad atti concernenti aspetti organizzativi ed imprenditoriali (v. tra le tante Cons. St. Ad. Plen. N. 5/1999, n. 1303/2002 e di recente Ad. Plen. 13/2016, sez. V. , 23/12/2016 , n. 5441 sez. III, 10/03/2015, n.1226 sez. V , 31/10/2012 , n. 5572 sez. VI , 09/08/2011 , n. 4741).

Con specifico riferimento alla telefonia, deve argomentarsi che esse nel vigente ordinamento è attività in concorrenza regolamentata, nel cui alveo è individuato un segmento di servizio universale (v. artt. 53 ss. D.lgs. n. 259/2003, cod. comunicazione elettroniche) costituito da servizio di telefonia vocale fissa, il servizio fax, accesso ad internet sulla rete fissa, gestione delle cabine telefoniche, chiamate gratuite ai numeri di emergenza, soluzioni specifiche per i disabili.

Ciò chiarito, ad avviso del Collegio, solo per le attività sussumibili nel servizio universale può riscontrarsi il concetto di attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario gestita dalla Tim di cui all’art. 22 lett. e)/gestione di pubblico servizio di cui all’art. 23 l. proc., per le quali vi è obbligo della società telefonica a consentire l’accesso in base alla l. n. 241/1990. Leggi sentenza

Informazioni aggiuntive