L’intenzione di proporre motivi aggiunti, annunciata dal difensore del ricorrente nella camera di consiglio dedicata all'incidente cautelare, non impedisce la decisione ex art. 60 c.p.a. laddove il ricorso sia palesemente inammissibile (TAR Trento 22 marzo 2019, n. 51 - Pres. Vigotti, Est. Polidori).

Ha chiarito il TAR che se è vero che, secondo l’art. 60 cod. proc. amm., in sede di decisione della domanda cautelare il giudice può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata “salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti”, tuttavia - come più volte ribadito dalla giurisprudenza - «nel giudizio amministrativo, fatta eccezione per ipotesi specifiche in cui è ammessa l’azione popolare (ad esempio il giudizio elettorale), non è invero consentito adire il giudice al solo fine di conseguire la legalità e la legittimità dell’azione amministrativa, se ciò non si traduca anche in uno specifico beneficio in favore di chi la propone, che dallo stesso deve essere dedotto ed argomentato. Ciò in quanto in detto processo l’interesse a ricorrere è condizione dell’azione e corrisponde ad una specifica utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall’attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio ottenibile dal ricorrente; in sostanza, sussiste interesse al ricorso se la posizione azionata dal ricorrente lo colloca in una situazione differente dall’aspirazione alla mera ed astratta legittimità dell’azione amministrativa genericamente riferibile a tutti i consociati, se sussiste una lesione della sua posizione giuridica, se è individuabile un’utilità della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento e se non sussistono elementi tali per affermare che l’azione si traduce in un abuso della tutela giurisdizionale».

Pertanto, risultando evidente che a fronte di legittimazione e di interesse ad agire, anche gli eventuali motivi aggiunti incorrerebbero irrimediabilmente nella declaratoria di inammissibilità sicché non può essere accolta l’eventuale opposizione alla definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., integrandosi altrimenti un’ipotesi di abuso degli strumenti processuali posti a presidio del diritto alla tutela giurisdizionale........ Leggi sentenza

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