La vicinitas ovvero la colleganza è causa di necessaria astensione del membro commissario in applicazione dell’art. 51 c.p.c., applicabile alla materia dei pubblici concorsi dal momento che le cause di incompatibilità del giudice, sono estensibili ad ogni campo dell'azione amministrativa e in particolare alla materia dei concorsi pubblici e alle relative commissioni, dato che nella composizione di queste ultime rilevano imprescindibili esigenze di trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio. Tar Lazio, sez. III Bis, sentenza 25 gennaio 2019, n. 999.

Ha chiarito la Sezione che la delineata situazione di vicinitas ovvero di colleganza, determina una lampante causa di astensione del membro commissario; va segnalato in proposito che l'orientamento giurisprudenziale largamente condiviso è nel senso di ritenere applicabile l'art. 51 del codice di procedura civile alla materia dei pubblici concorsi, essendosi precisato al riguardo che "Le cause di incompatibilità e di astensione del giudice, codificate dall'art. 51 c.p.c., sono estensibili ed applicabili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, ad ogni campo dell'azione amministrativa, e segnatamente, quando manchi una disciplina specifica propria, alla materia dei concorsi pubblici e alle relative commissioni, dato che nella composizione di queste ultime particolarmente rilevano esigenze di trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio." (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III, 14/04/2008, n.3122, in terminis anche T.A.R. Sardegna, Sez. I, 5/6/2013, n. 459).

Appare pertanto al Collegio evidente che la particolare vicinanza tra il commissario concorrente produce eo ipso un'evidente ipotesi di astensione obbligatoria a mente dell'art. 51 c.p.c. nonché in ossequio al generale principio di imparzialità, rilevando nella specie il richiamo più generale all'imparzialità amministrativa, intesa come standard e come precetto primario che impone di prevenire situazioni suscettive di ostacolare la serenità e l'equanimità di giudizio in una procedura concorsuale pubblica.

La presenza illegittima ai lavori della commissione del candidato versante in situazione di astensione obbligatoria infirma tutte le operazioni concorsuali svolte e impone l'annullamento della procedura pubblica. Leggi sentenza

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