Ai fini della concessione delle cittadinanza, nell'ambito della valutazione ampiamente discrezionale che è demandata alla p.a. in tale materia, ben può l'Amministrazione fondare il diniego sullo scarso livello di inserimento del nucleo familiare nel contesto sociale

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Ha ribadito il TAR che l'ampissima discrezionalità dell'Amministrazione nel procedimento di concessione della cittadinanza si esplica in un potere valutativo che "si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta" (Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Cons. Stato, Sez. VI, n. 52 del 10 gennaio 2011; Cons. Stato, Sez. VI, n. 282 del 26 gennaio 2010; Tar Lazio, Sez. II quater n. 3547 del 18 aprile 2012). L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante.

Trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell'amministrazione, il sindacato sulla valutazione dalla stessa compiuta, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole; correttamente dunque l'Amministrazione ha considerato il livello di inserimento del nucleo familiare nel contesto sociale, nell'ambito della valutazione ampiamente discrezionale che le è demandata in tale materia. Leggi sentenza

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