La finalità progettuale complessiva della pianificazione urbanistica attuativa fa sì che la sua realizzazione la renda incompatibile con una richiesta di retrocessione totale, essendo comunque necessaria una rivalutazione della stessa per decidere in concreto se la porzione di terreno al momento inutilizzato è effettivamente “inservibile” nella logica unitaria della scelta originaria. In tale ipotesi lo ius ad rem scatta solo al verificarsi di condizioni date, in primis la riconosciuta effettiva inservibilità del bene anche in prospettiva futura, sicché l’amministrazione procedente “può”, non “deve” restituire. Alla base della decisione, in caso di vincolo riveniente da scelte di pianificazione, si pone la ricordata sostanziale rivalutazione della progettualità originaria dell’intervento, ricalibrandone la portata territoriale in ragione del risultato già raggiunto con la sua realizzazione, senza interessare la porzione richiesta indietro dal proprietario espropriato. Leggi sentenza
 

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