Sono inammissibili, e quindi inutilizzabili, le c.d. “note di udienza” depositate avvalendosi della facoltà concessa alla parte dall’art. 4, d.l. n. 28 del 2020, perché estese 42 pagine; le note di udienza, intervenendo a ridosso dell’udienza (entro le ore 12 del giorno anteriore l’udienza), quale ultimo presidio del diritto di difesa prima di essa, e aggiungendosi all’atto introduttivo e alle memorie, devono rispettare il canone di sinteticità (e ragionevolmente non possono eccedere le tre-quattro pagine) e non possono assolvere alla funzione sostanziale della “memoria” con una elusione del termine di deposito di quest’ultima, pena la violazione del contraddittorio e un vulnus quanto all’approfondimento collegiale della causa. Leggi ordinanza

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