Al Comune non è consentito, attraverso il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia- urbanistica, adottare provvedimenti che non sono funzionali al governo del territorio, ma alla tutela dei rischi dell’elettromagnetismo. In particolare spetta alla potestà statale e regionale rispettivamente l’individuazione dei limiti massimi di esposizione ai campi elettromagnetici e l’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti. Pertanto la competenza del Comune in materia è limitata all’individuazione di regole volte ad assicurare la sola tutela delle zone e beni di particolare pregio paesaggistico storico e artistico, nonché all’individuazione di siti che per destinazione d’uso e qualità degli utenti possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche.

Fonte: www.gazzettaamministrativa.it

ALLEGATO

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