L’amministrazione, nel giudizio di valutazione ambientale, esercita un’amplissima discrezionalità, in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico. Ne deriva che il giudice amministrativo, sulle valutazioni discrezionali dell’autorità amministrativa, si deve limitare a effettuare un mero controllo di legittimità, onde evitare di sostituirsi all’amministrazione esercitando poteri che non gli competono. Il giudice non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa e quindi deve tenere distinti i poteri meramente accertativi da quelli valutativi (rimessi all’organo amministrativo).

 ALLEGATO

Fonte: www.giustiziaamministrativa.it

 

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