Qualora non sussista la volontà diretta ed univoca del concessionario a realizzare le opere assentite, l'Amministrazione può adottare, senza motivare, l’atto di decadenza del permesso di costruire. Di conseguenza una chiara manifestazione di volontà è rinvenibile nell’avvio dei lavori di costruzione che, tra l’altro, non possono sintetizzarsi in meri sbancamenti di terreno. Risulta altresì inadeguata la difesa del  concessionario che ricollega il ritardo a scelte imprenditoriali rientranti nell’ambito della causa di forza maggiore. La libera determinazione dell’imprenditore genera ripercussioni che possono essere imputate esclusivamente a quest’ultimo.

 

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 ALLEGATO 

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