L’impossibilità di ottenere la commessa, perché già eseguita dall’avversaria, configura un’ipotesi di danno curriculare. Pertanto la parte lesa ha diritto a conseguire un risarcimento danni da quantificare in via equitativa e scontare percentualmente in base al numero dei partecipanti alla gara.

 

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ALLEGATO

 

 

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