D.lgs. 267 del 2000, art. 73, comma 10, 2° periodo “qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o gruppo di liste collegate al primo turno abbia superato nel turno medesimo il 50% dei conti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8”. Per evitare violazioni di legge, se il risultato del calcolo su menzionato è un numero decimale, deve essere arrotondato per eccesso. 

 

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ALLEGATO

 

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