La legittimazione dei consiglieri dissenzienti a impugnare le delibere dell’organo di cui fanno parte ha carattere eccezionale, perché il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive, per cui esso rimane circoscritto alle ipotesi di lesione della loro sfera giuridica. I consiglieri possono agire avverso il provvedimento emanato allorché lo stesso sia affetto da vizi e illegittimità procedimentali che ledono le loro prerogative, giacché questa non discende automaticamente da violazione di forma o di sostanza nell'adozione di un atto deliberativo.

 Fonte: www.gazzettaamministrativa.it

ALLEGATO

 

 

 

 

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