In appello è lecito esperire ex novo la fase istruttoria esclusivamente nel caso in cui si dimostri che, le risultanze istruttorie del giudice di prime cure sono inattendibili e del tutto insufficienti. Ovviamente l’onere della prova grava sulla parte, presumibilmente l’appellante, che ha sollevato l’eccezione.

 

Fonte: www.gazzettaamministrativa.it

ALLEGATO

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