Il contratto deve essere qualificato come concessione di pubblico servizio allorché il bene affidato in uso rientra nella previsione dell’ultimo capoverso dell’art. 826 cod. civ., ossia in quella relativa ai beni di proprietà dei comuni destinati ad un pubblico servizio e perciò assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili. Tali beni non possono essere sottratti alla loro e devono essere impiegati in favore della collettività, per attività di interesse generale. D’altra parte, è irrilevante il riconoscimento in favore del concessionario di autonomia tariffaria per l’accesso agli impianti; - detta autonomia si pone in relazione allo sfruttamento in termini economico-imprenditoriali del bene oggetto di concessione, in relazione all’attività strettamente privata che lo stesso consente e che coesiste con gli obblighi di servizio pubblico sopra detti, al fine di consentire l’equilibrio complessivo della gestione e consentire al concessionario di ricavare dalla stessa un utile.

 

Fonte: www.gazzettaaministrativa.it

 ALLEGATO

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