Il Consiglio di Stato ha ritenuto che in materia di tutela delle bellezze panoramiche, l’esistenza di una anteriore lesione arrecata alla zona non rappresenta, da sola, un motivo sufficiente a dispensare dalla verifica riguardante la realizzabilità o la sanabilità di un’opera; anzi, secondo  pacifica giurisprudenza, (Cons. di Stato, Sez. VI, 27 marzo 2012, n. 1813),  l’eventuale danno pregresso produce la necessità di una indagine ancor più accurata, per scongiurare un maggiore, più grave e definitivo turbamento, dei valori tipici dei luoghi”. 

ALLEGATO

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