La valutazione della Commissione giudicatrice di un concorso esprime un giudizio tecnico- discrezionale caratterizzato da profili di puro merito non sindacabile in sede di legittimità, salvo che risulti manifestamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento. Pertanto il giudice deve valutare la coerenza logica del giudizio operato dalla Commissione, ma non può sostituire o giustapporre alla valutazione della Commissione un proprio, differente giudizio.

 

Fonte: www.gazzettaamministrativa.it

ALLEGATO

Informazioni aggiuntive