In merito alle prove di concorso, le valutazioni effettuate dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Tale limite è dovuta all’ ampia discrezionalità riconosciuta alle Commissioni chiamate a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale ovvero attitudinale dei candidati.

 

Fonte: www.gazzettaamministrativa.it

ALLEGATO

 

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