Dopo l'entrata in vigore del codice ambientale è possibile effettuare il passaggio solamente alla Tia2, non più alla Tia1. È quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza 4756 del 26 settembre 2013, che ha dichiarato l'illegittimità di un regolamento comunale istitutivo della Tia1, approvato a giugno 2011.
I giudici di Palazzo Spada affermano che dal 29 aprile 2006 – data di entrata in vigore del Dlgs 152/06 – non è più ammissibile il passaggio alla tariffa Ronchi, in quanto soppressa. In via transitoria è invece tollerata la vigenza degli atti deliberativi già assunti, mentre è possibile istituire solamente la Tia2, di cui all'articolo 238 del Dlgs 152/06. Niente passaggio, quindi, dalla Tarsu alla Tia1. Consiglio di Stato, Sez, V,  Sentenza  26.09.2013,  N. 4756

FONTE: IL SOLE 24 ORE, www.civicasrl.it

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