Secondo un preciso orientamento del Consiglio di Stato, la classificazione di aree come destinate ad uso agricolo non deve rispondere necessariamente all’esigenza di promuovere l’insediamento di specifiche attività agricole, potendo trovare siffatta destinazione la sua ragion d’essere nella discrezionale volontà dell’amministrazione locale preposta al governo del territorio di sottrarre parte del territorio a nuove edificazioni ( Cons. Stato Sez. IV 2166/2010). Del pari questa Sezione ha avuto modo di affermare il principio per cui la scelta di imprimere ad un’area la destinazione agricola può essere finalizzata all’esigenza di conservazione dei valori naturalistici e di contenimento del fenomeno insediativo e/o commerciale o produttivo senza che in ciò si possa ravvisare quale che sia abnormità ( sentenza n.4920 del 27//72010 ) .

Fonte: http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_permalink_news.html?resId=a3f2a8d9-3ef7-11e3-950a-5b005dcc639c

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