L’art.7 comma 3 della legge n.47 del 1985 prevede che “se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi…il bene e l’area di sedime nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione delle opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”. Ebbene, nella specie i criteri contenuti nella suindicata norma per la individuazione e quantificazione dell’area da acquisire risultano essere stati rispettati, tenuto conto che nell’atto ablatorio è esattamente calcolata l’area di sedime su cui insistono gli abusi nonché l’area necessaria alle opere analoghe a quelle realizzate sine titulo in misura non superiore a quella ammissibile. Invero se gli abusi eseguiti hanno la consistenza di circa 20.000 mq, l’aver disposto l’acquisizione di aree della superficie di 130.000 mq costituisce computo dell’area acquisibile che rientra nella misura, pure prevista in via residuale dalla norma de qua, inferiore al decuplo della complessiva superficie utile abusivamente realizzata .

Fonte: http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/index.html

ALLEGATO

Informazioni aggiuntive