Il discrimine tra retrocessione totale e parziale deve essere interpretato sotto un angolo visuale oggettivo e non soggettivo. La differenza, cioè, non risiede nel presupposto – a ben vedere, casuale – che il bene del singolo privato non sia stato utilizzato in tutto o in parte, bensì piuttosto nella circostanza che l’opera pubblica o di pubblica utilità non sia stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni ovvero realizzata entro tale termine, ma senza completa utilizzazione dei fondi espropriati.

 

FONTE: http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/index.html

ALLEGATO

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