Il Comune non può annullare in autotutela l’aggiudicazione se risulta carente della dichiarazione ex art. 38, co. 1, lett. b), del d. lgs. n. 163/2006 relativa al socio di maggioranza che nel corso dell’anno antecedente l’indizione della gara aveva ceduto le proprie quote. Il Consiglio di Stato rileva che il dato formale dell’omessa dichiarazione ex art. 38 ( che dev’essere resa a pena di esclusione dalla gara: Cons. St., ad. plen., n. 21/2012 ) debba essere valutato unitamente al profilo sostanziale del concreto possesso del requisito di partecipazione, che proprio attraverso la dichiarazione si doveva dimostrare esistente.

 Fonte:http://www.governolocale.net

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