Il Consiglio di Stato con la decisione n. 355 del 27 gennaio scorso, ha precisato che deve interpretarsi in senso restrittivo la disposizione di cui all’art. 57, comma 5 lett. b) del codice dei contratti, che, nel prevedere la possibilità di aggiudicazione con procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara per nuovi servizi, analoghi a quelli già aggiudicati in favore della medesima impresa, presuppone l’esistenza di un progetto di massima, oggetto di un precedente contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta, al solo scopo di delineare e rendere trasparenti le caratteristiche dei servizi che possano definirsi analoghi a quelli già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante.  Consiglio di Stato  sez. IV,  sent. n. 355.  

Fonte: http://www.giurdanella.it/2014/02/14/procedura-negoziata-o-senza-bando-lultima-del-consiglio-stato/

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