Il Consiglio di Stato con ordinanza n. 1701 del 9 aprile 2014 osserva che la “comunicazione”, da cui poi decorre il termine di cui all’art. 1, comma 2 dell’allegato 3 al codice del processo amministrativo, possa essere effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 136 del medesimo cod. proc. amm., solo per i difensori che – rendendo noto nel primo atto difensivo, ai sensi della medesima norma, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o di recapito fax – abbiano consapevolmente assunto l’onere di adottare le necessarie cautele, in funzione della presunzione di conoscenza connessa a siffatte forme di trasmissione. Per i difensori che invece abbiano proposto ricorso o si siano costituiti in data antecedente all’entrata in vigore del codice, detta presunzione di conoscenza non può ritenersi operante … con conseguente applicabilità dell’art. 37 cod. proc. amm. (cfr. anche in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio 2012 n. 3909)”.Leggi testo

 Fonte: governolocale.net;www Giurdanella .it

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