In caso di procedure ristrette o negoziate, le imprese ammesse singolarmente possono partecipare alla gara sotto forma di riunioni temporanee. In linea generale, è possibile affermare che il raggruppamento di imprese non costituisce un’impresa in senso tecnico e giuridico, bensì è uno strumento temporaneo, occasionale e limitato di cooperazione o di integrazione, messo in opera, di volta in volta, per consentire a più imprese, tra cui una “capogruppo”, di presentare un’offerta unitaria in gare di appalto, alle quali non avrebbero altrimenti potuto partecipare per mancanza di requisiti tecnici e finanziari o per eccessivo rischio, così come il Consiglio di Stato ha più puntualizzato negli anni.

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Fonte:www.ildirittoamministrativo.it

 

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