Secondo  il Consiglio di Stato i Comuni devono differenziare i tributi per lo smaltimento dei rifiuti, distinguendoli per “tipologie e categorie omogenee”. Pertanto, nel caso ivi esaminato, la mancata equiparazione tra le due categorie – case di cure private e cliniche mediche, e ospedali ed istituti di ricovero – ai fini della tassa sui rifiuti, non appare sorretta da alcuna plausibile ragione e, dunque, per tal motivo, risulta palesemente illogica. La motivazione del primo giudice risulta immune da censura, poiché, dal provvedimento impugnato non è dato evincere, in alcun modo, la ragione di tale differenziazione tra ospedali ed istituti di ricovero, da un lato, e case di cura, dall'altro, nonostante l'omogeneità di categoria; né tanto meno è possibile desumere palesemente, così come sancisce il richiamato art. 65 del d. lgs. 507/1993, il “rapporto di copertura” del costo prescelto, entro i limiti di legge, mediante la moltiplicazione del costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 

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Fonte:www.ildirittoamministrativo.it

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