Secondo l’art. 63 del d.lgs. 165/2001, gli atti di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali sono di competenza del giudice ordinario del lavoro, in quanto costituiscono determinazioni negoziali assunte dalla PA con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Fa eccezione il solo caso in cui la contestazione non investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti “organizzativi” con i quali le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi. Leggi sentenza

Fonte: www.ildirittoamministrativo.it

 

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