L’art. 2-bis, comma 1, l. 241/1990 non collega il risarcimento del danno al mero superamento del termine di conclusione del procedimento amministrativo senza che sia intervenuta l’emanazione del provvedimento finale, ma pone l’inosservanza del termine previsto come presupposto del danno ingiusto cagionato “in conseguenza” dell’inosservanza dolosa o colposa di detto termine.Il successivo comma 1-bis, invece prevede non il risarcimento del danno, ma il riconoscimento di un indennizzo per il solo fatto del superamento del termine. Leggi Sentenza

Fonte:  www.ildirittoamministrativo.it

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