Nella sentenza in epigrafe il Collegio  ritiene che l’interpretazione più conforme alla ratio della norma (art. 38, comma 1, lett. g), d.lgs. 163/06): “ sia quella che tenga conto concretamente della sussistenza del requisito dell’affidabilità e solidità finanziaria del concorrente e attribuisca rilievo, pertanto, ancora prima della modifica legislativa di cui al D.L. 70/2011, che ha introdotto il detto requisito della “gravità” della violazione, sia all’importo del debito tributario, che non deve essere irrisorio in relazione alla complessiva dimensione societaria del concorrente, sia all’intervenuto ravvedimento operoso”. Leggi sentenza

Fonte:  www.ildirittoamministrativo.it

Informazioni aggiuntive