Il Consiglio di Stato nella  sentenza del 3 ottobre 2014, n. 4967  argomenta, a sostegno della propria decisione di accoglimento, che: “ la previsione del rilascio di un documento formale, quale il certificato, "...in conformità del modello di cui all'allegato 1 quinquies" (art. 14 sexdecies paragrafo 1), del suo rigetto mediante decisione motivata (art. 14 sexdecies paragrafo 6), di obblighi informativi nei confronti degli Stati membri sia in caso di rilascio che in caso di diniego (art. 14 septdecies) costituiscono indici testuali inequivoci e insuperabili in ordine all'esistenza dell'obbligo di adozione di un provvedimento formale. Ed ancora: “   la fattispecie tacita abilitativa o autorizzativa di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 3, comma 6-ter, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (c.d. silenzio assenso generalizzato) non è applicabile, tra l'altro, "...ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali...". Leggi Sentenza

Fonte:www.ildirittoamministrativo.it

 

Informazioni aggiuntive