La sentenza in epigrafe conferma che il riparto di giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. Leggi sentenza

Fonte:www.ildirittoamministrativo.it

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