Con la sentenza in esame  il Collegio  ha stabilito che ““In tema di impiego pubblico, sono devolute alla giurisdizione del g.a., ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione a tempo determinato, posto che a dette procedure si applicano le norme generali, discendenti dal principio di cui al comma 3 dell’art. 97 cost., che governano la gestione dei concorsi pubblici, le quali non hanno ragione di essere derogate per il solo fatto che l’assunzione sia stata effettuata con contratti a termine, in funzione dell’esecuzione di uno specifico progetto, ed il bando di concorso abbia considerato una selezione per soli titoli, senza prevedere lo svolgimento di prove d’esame” (Cass. SSUU, 15 gennaio 2010, n. 529; Cons. Stato, sez. III, 21 giugno 2011, n. 3704)”.Leggi Sentenza

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