Con la sentenza in epigrafe, il Consiglio di Stato precisa che: la forma privatistica dell’ente pubblico non è di ostacolo al riconoscimento della legittimazione passiva in capo a quest’ultimo (cfr. Cons. St., Ad Plen.. n. 5/2005). Pertanto, una società per azioni interamente partecipata dall’amministrazione comunale, che gestisce il servizio pubblico di trasporto locale nelle forme del fenomeno dell’in house provinding, a maggior ragione ricade nell’ambito soggettivo della nozione di pubblica amministrazione tracciata dal citato art. 22 e, al contempo, in quella di soggetti gestori di servizi”. Leggi sentenza

 

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