Con la sentenza in epigrafe, il Consiglio di Stato, prendendo le mosse da un orientamento già consolidatosi in giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenza n. 4364/2013), afferma che: “l’eterointegrazione può aver luogo con cautela, poiché l'inserzione automatica di clausole in tanto si giustifica in quanto occorra conformare il contenuto delle obbligazioni e di diritti nascenti da contratti già conclusi con esigenze di ordine imperativo non disponibili dai contraenti. In base a questa considerazione, è assai dubbia l’operatività del meccanismo in questione nei confronti di aspetti che concernono lo svolgimento della procedura selettiva ed in particolare le modalità con cui le imprese formulano la loro offerta”. Leggi sentenza

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