Il Consiglio di Stato, con la sentenza in epigrafe,  ha ritenuto che con riferimento alla censura prevista dall’art. 38 <<sulla scia dell’impostazione “sostanzialistica” relativa ai requisiti di partecipazione alla gara, autorevolmente adottata dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 16-2014, e in linea con la ratio di cui all’art. 39 del D.L. n. 90-2014 (…), si deve ritenere che vi sia una chiara volontà del legislatore di evitare nella fase del controllo delle dichiarazioni e, quindi, dell’ammissione alla gara delle offerte presentate, esclusioni dalla procedura per mere carenze formali>> (si veda sul punto C.d.S. 5890/14).Leggi Sentenza

 

 

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