Con la sentenza in epigrafe, il Consiglio Di Stato conferma che: “ come precisato dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato con la sentenza n. 16 del 1° agosto 2011 e più volte è stato ribadito dalla successiva giurisprudenza, ai sensi dell’art. 207 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (che riproduce il testo dell’art. 20 della direttiva 2004/17/CE), la disciplina dei settori speciali non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall’esercizio delle loro attività, l’assoggettabilità dell’affidamento di un servizio alla disciplina dei settori speciali non potendo essere desunta sulla base del solo criterio soggettivo, relativo cioè al fatto che l’appalto sia affidato da un ente operante nei settori speciale, ma anche in applicazione di un parametro di tipo oggettivo, relativo alla riferibilità del servizio all’attività speciale (così anche sostanzialmente Cons. St., sez. VI, 22 aprile 2014, n. 2026; 8 ottobre 2013, n.4934).Leggi Sentenza

 

 

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