Il consiglio di Stato,  nella sentenza in esame, in ordine  alle capacità tecnico-finanziarie dell’aggiudicataria, e più precisamente all’asserita mancanza della seconda referenza bancaria prevista dal disciplinare di gara, ha ribadito la preminente rilevanza del raggiungimento dello scopo di un atto ritenendo sufficientemente dimostrata l’assenza di anomalie di cassa e la solidità finanziaria dell’impresa anche attraverso una “lettura interpretativa autentica” della richiesta presentata dall’aggiudicataria alla banca. Leggi sentenza

Informazioni aggiuntive