Con la sentenza in epigrafe, il Consiglio di Stato chiarisce che: “una determinazione complessiva dei costi basata su un costo del lavoro inferiore ai livelli economici minimi fissati normativamente (o in sede di contrattazione collettiva) per i lavoratori del settore può costituire indice di inattendibilità economica dell’offerta e di lesione del principio della par condicio dei concorrenti ed è fonte di pregiudizio per le altre imprese partecipanti alla gara che abbiano correttamente valutato i costi delle retribuzioni da erogare”. Ciononostante, l’anomalia dell’offerta non può, in automatico, essere desunta dal mancato rispetto delle tabelle ministeriali richiamate dall’art. 87, comma 2, lett. g) del codice dei contratti pubblici,…… Leggi tutto

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