Con la sentenza in epigrafe,i giudici di Palazzo Spada osservano: “ come tale acquisizione avrebbe dovuto certamente essere effettuata in base alla normativa vigente al tempo della delibera consiliare di variazione. Tuttavia, l’aggiunta medio tempore del comma dodicesimo all’art. 6 del d.lgs. n. 152/2006, ha determinato il difetto di interesse dell’istante alla decisione sul punto. Essendo, infatti, venuto meno l’obbligo di sottoporre le modifiche in questione alla valutazione in parola, la rinnovazione dell’attività amministrativa, all’esito di un eventuale annullamento della delibera di approvazione della variante, in applicazione del principio tempus regit actum, non avrebbe comunque reso necessaria l’attivazione della procedura di v.a.s..  Leggi sentenza.

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