Con la pronuncia in epigrafe, il  Consiglio di Stato ha precisato che deve, nella fattispecie, trovare necessaria applicazione il secondo comma dell’ articolo all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, il quale espressamente prevede che “il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali (…) ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione. Leggi sentenza

 

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