La prova dell`elemento soggettivo della fattispecie risarcitoria deve considerarsi raggiunta a fronte della dimostrazione di un esito favorevole del procedimento (con conseguimento da parte del privato del bene della vita richiesto) e a fronte di una palese ed oggettiva inosservanza dei termini procedimentali, non giustificata da parte dell’amministrazione, né in sede procedimentale né in sede giudiziale, con riferimento a difficoltà oggettive di tipo tecnico o organizzativo rispetto al concreto affare trattato.”

 

La recente sentenza emessa dalla V sezione del Consiglio di Stato (n. 1239/2016) si colloca nell`alveo dell`indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato sul tema della riconducibilità del danno da ritardo dell`adozione di un provvedimento amministrativo nell`ambito della fattispecie di cui all`art. 2043 c.c. . Il caso in esame riguarda un procedimento di VIA per l`autorizzazione ad un ampliamento di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti che si è concluso con ben 154 giorni di ritardo rispetto al termine indicato dall`art. 20 del codice dell`ambiente. L`esito favorevole del procedimento e l`assenza di giustificazione del ritardo con riferimento a difficoltà oggettive di tipo tecnico o organizzative eventualmente presentate dal concreto oggetto del provvedere, dimostrano, secondo i giudici di Palazzo Spada, la sussistenza della prova dell`elemento soggettivo della colpa della P.A. procedente. Nel caso in esame il Consiglio di Stato con particolare riferimento al tipo di danno risarcibile, ha riconosciuto la sussistenza del danno da mancato guadagno in relazione al bene della vita tardivamente conseguito (rectius, illegittimamente non conseguito nei tempi predeterminati ex lege) accordando, in altri termini, al privato la tipica forma di tutela propria della lesione dell`interesse legittimo pretensivo (cfr. Cons. St. Sez. V, 13 gennaio 2014, n. 63). La questione in esame, dunque, deve essere distinta dal tanto diversa quanto controversa questione del danno da mero ritardo, che, muove, invece, dal presupposto del solo fattore del ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo prescindendo, quindi, dall`effettivo accertamento della spettanza del bene della vita finale. Leggi sentenza

 

Informazioni aggiuntive