Con la pronuncia in epigrafe, i giudici della VI Sezione hanno accolto il ricorso proposto per la riforma della sentenza resa dal T.A.R. Umbria – Perugia concernete il diniego di accesso ai documenti relativi alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva.

In particolare, i giudici di palazzo Spada precisano che, nel caso di specie, l’assenza di un rapporto di lavoro attuale soppone  il bilanciamento tra accesso e riservatezza alla regola generale desumibile dall’art. 24, comma 7, legge n. 241 del 1990. Vale a dire a quel principio che segna la prevalenza dell’accesso strumentale all’esercizio del diritto di difesa, tanto più che, nel caso de quo, non vengono neppure in rilievo dati sensibili o giudiziari, ma semplicemente dati personali. Leggi sentenza

 

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